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Il TAS respinge il ricorso della Serbia contro l’ammissione del Kosovo nella UEFA

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Il 3 maggio del 2016, con 28 voti favorevoli e 24 contrari, il congresso della UEFA riunitosi in quella occasione in quel di Budapest, ratificò ufficialmente la decisione di far aderire il Kosovo al massimo organismo calcistico europeo in qualità di 55° paese affiliato. Alla luce di questa posizione, alquanto controversa e che scatenò non poche polemiche, la Federazione calcistica della Serbia decise di presentare un ricorso ufficiale presso il Tribunale internazionale per l’arbitrato sportivo (TAS) a Losanna.
Ad annunciare tale ricorso furono addirittura il Ministro dello Sport della Serbia, Vanja Udovicic, ex pallanuotista, con un passato, e diverse vittorie, anche con due storiche squadre italiane come la Pro Recco ed il Posillipo, e il Capo dell’Ufficio governativo serbo per il Kosovo, Marko Djuric, in una conferenza stampa convocata appositamente e durante la quale si evidenziava come lo sport, a seguito della decisione della Uefa, fosse, di fatto “al servizio della politica”.
“Si tratta di una grave ingerenza della politica nello sport”, ebbe, per l’appunto, modo di commentare il Presidente della FSS (Federcalcio serba), Tomislav Karadzic, mentre ulteriori dichiarazioni forti, in merito, arrivarono anche dall’ex calciatore del Milan, Dejan Savicevic, che, in qualità di Presidente della FSCG (Federazione Calcistica del Montenegro), sottolineò che con l’ammissione del Kosovo nella Uefa veniva violato lo statuto dell’organo amministrativo, organizzativo e di controllo del calcio europeo: “A che serve lo statuto della UEFA? Come potete ora spiegare a me e a tutti gli altri che lo statuto prevede una cosa, mentre il congresso ha votato per un qualcosa che va contro lo statuto?”.
Il riferimento all’articolo 5 dello stesso statuto, che stabilisce esplicitamente che “l’appartenenza all’UEFA è aperta alle associazioni di calcio di un Paese situato nel continente europeo, riconosciuto come indipendente dalle Nazioni Unite” è evidente.
Il Kosovo, infatti, si è autoproclamato indipendente dalla Serbia il 17 febbraio del 2008, ma non è stato assolutamente riconosciuto dall’ONU. L’autoproclamazione, e la conseguente indipendenza del Kosovo, venne riconosciuta solo da parte di 115 stati (tra i quali l’Italia, gli Stati Uniti d’America, la Francia, ed il Regno Unito), mentre non è stata riconosciuta da altre 82 nazioni (tra le quali la Cina e la Russia, il Vaticano e la Spagna)
Nonostante tutto questo, però, il successivo 13 maggio del 2016, con 141 voti a favore e 23 contrari, il Kosovo, insieme a Gibilterra, viene accettato anche dalla FIFA, scatenando, ovviamente, ulteriori reazioni e polemiche.
Alcuni giorni fa, infine, e precisamente lo scorso 24 gennaio del 2017, il TAS si è espresso sul ricorso presentato in merito dalla Serbia, respingendolo definitivamente.
Come ampiamente spiegato da un recente articolo pubblicato su EastJournal, il ricorso serbo si basava, ovviamente, sull’interpretazione dell’articolo 5 del terzo capitolo dello Statuto della UEFA, secondo il quale, come già detto, “L’ammissione alla UEFA è aperta alle associazioni calcistiche nazionali situate nel continente europeo, basate in un paese che sia riconosciuto dalle Nazioni Unite come uno stato indipendente, e che siano responsabili dell’organizzazione e implementazione delle questioni legate al calcio nel territorio del loro paese“.
La federcalcio serba sostiene quindi che il Congresso della UEFA abbia violato e ignorato le proprie regole, visto e considerato, inoltre, che l’emendamento proposto nella votazione precedente a quella sull’ammissione del Kosovo nella UEFA, era anche stato respinto.
Il TAS, invece, ha ritenuto oppurtuno confermare l’interpretazione data dal Direttore degli Affari Legali UEFA, Alasdair Bell, pur riconoscendo che “la disposizione rilevante negli Statuti UEFA è ambigua e richiede chiarificazione.”
La sentenza del Tribunale internazionale per l’arbitrato sportivo prosegue inoltre motivando la propria interpretazione: “Considerando che non esiste un formale riconoscimento dei paesi da parte delle Nazioni Unite, il Panel del TAS ha interpretato l’articolo 5 (1) degli Statuti UEFA nel senso in cui il territorio in cui la federcalcio è situata debba essere riconosciuto dalla maggioranza degli stati membri ONU come “stato indipendente”. Il Panel del TAS ha riscontrato che tale prerequisito sussista in rispetto alla federcalcio kosovara (FFK), e che tale conclusione sia inoltre allineata con la volontà, espressa dalla maggioranza delle federazioni al Congresso UEFA, di accettare la FFK come nuovo membro UEFA”.
In conclusione, quindi, il TAS ha disposto che “la risoluzione rimanga in forza e l’ammissione della federcalcio del Kosovo nella UEFA come associazione membro sia confermata”.

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